Statuto e regolamento

Lo Statuto

Dallo Statuto del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, approvato dall’XI Congresso del Partito.

Capo 3, Articoli 32-39: Giovani Comuniste e Comunisti

Art. 32 – L’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i (siglabile “Le/I G.C.”)
Le/I giovani comuniste/i sono l’organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera delle/dei giovani comuniste/i. All’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, la costruzione di campagne e di intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.), la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell’iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. All’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta la facoltà di promuovere la creazione di circoli funzionali che caratterizzano lo specifico giovanile (studenti medi, università, apprendisti, ecc.). L’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i si dà un proprio regolamento interno, approvato dalla conferenza nazionale, nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto. Il regolamento contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto. Gli organismi di garanzia competenti per le/i giovani comuniste/i sono gli stessi del partito, indicati al capo 4 del Titolo VI dello statuto.

Art. 33 – L’adesione delle/dei giovani comuniste/i
L’adesione all’organizzazione delle/dei dei giovani comuniste/i avviene secondo le norme di cui al Titolo II dello Statuto. Al fine di favorire l’incremento delle adesioni, alla/al portavoce è riconosciuta la possibilità di iscrivere, nel rispetto dell’art. 6 primo comma, firmandone le tessere, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un’agevole possibilità di contattare i circoli competenti territoriali o funzionali. La/Il portavoce provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle tessere da loro firmate, unitamente alle relative quote versate dalla/lo iscritta/o, alla/al segretaria/o del circolo competente. Le/I segretarie/i di circolo sono tenute/i ad informare le/i portavoce federali delle/dei giovani comuniste/i in caso di adesione di iscritte/i con età inferiore ai 30 anni.

Art. 34 – I diritti e i doveri delle/dei giovani comuniste/i
Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc-Se. Alle/Ai dirigenti delle/dei giovani comuniste/i si applicano le norme sulla funzione dirigente e di rappresentanza di cui all’art. 16.

Art. 35 – L’articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i
L’articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito così come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione Nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. A livello di federazione l’assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima è l’istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. Nelle regioni può essere costituita un’assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione. Viene istituita l’assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l’anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico.

Art. 36 – La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i
A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale può essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.

Art. 37 – Gli organismi dirigenti
L’assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i è costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All’assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i. L’assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma, può eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell’assemblea e risponde ad essa. L’assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l’attività della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all’organizzazione delle attività di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l’attività sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale. L’assemblea regionale può eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell’assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attività dell’organizzazione. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l’obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma.

Art. 38 – Gli organismi esecutivi
Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale. Le/I Giovani Comuniste/i si riconoscono nel principio della co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell’organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell’organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi. L’assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall’assemblea federale. La/Il portavoce convoca l’assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. La/Il referente regionale è eletta/o dall’assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. È invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l’organizzazione collettiva dei lavori. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma, l’assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall’assemblea regionale dal coordinamento; convoca l’assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L’esecutivo collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’art. 75. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilità del radicamento dell’organizzazione per macro aree territoriali. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 46. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/un cassiera/e di maggiore età che gestisca le risorse loro assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell’autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e è eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/Il cassiera/e nazionale è eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall’incarico, informandone per conoscenza l’assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all’art. 32 quarto comma.

Art. 39 – Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i
Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall’organismo che lo nomina.

Il Regolamento nazionale

Approvato alla VII Conferenza nazionale del 15-16 luglio 2023.

Art. 1 – Gestione del tesseramento

  1. Le/i portavoce a tutti i livelli hanno il diritto di ottenere copia dei moduli di adesione delle/dei Giovani Comuniste/i dall’organismo competente del Partito, essi possono custodire un registro delle/degli iscritte/i alle/ai Giovani Comuniste/i nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all’art. 77 dello Statuto.

Art. 2 – Organismi competenti per le controversie disciplinari

  1. Il Collegio nazionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i componenti del Coordinamento nazionale.
  2. Il Collegio regionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i portavoce o referenti regionali e le/i componenti del Coordinamento regionale.
  3. Il Collegio federale di garanzia è competente in tutti gli altri casi salvo che la/il compagna/o non ricopra ruoli nel partito per i quali è prevista una diversa competenza.

Art. 3 – Organizzazione della conferenza nazionale

  1. Entro quattro mesi dalla scadenza naturale del mandato il Coordinamento nazionale provvede ad eleggere una Commissione nazionale per la Conferenza e ad approvare un calendario dei lavori.
  2. Tale Commissione deve essere composta tendendo a rispettare le diverse provenienze territoriali e le diverse tendenze politiche in seno al Coordinamento nazionale.
  3. La Commissione si dota al suo interno di due gruppi di lavoro così come di seguito illustrati: un gruppo per la redazione del documento politico e della ricezione ed elaborazione nel fascicolo della conferenza di eventuali documenti, tesi ed emendamenti alternativi; un gruppo per l’elaborazione del regolamento della conferenza e di proposte di modifica del regolamento nazionale.
  4. In caso di conferenza straordinaria essa deve essere svolta entro tre mesi dalla convocazione.
  5. Sia in caso di conferenza ordinaria che straordinaria gli organismi dirigenti devono insediarsi con la prima seduta entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza.

Art. 4 – Costituzione delle Assemblee regionali delle/dei Giovani Comuniste/i

  1. Le Assemblee regionali sono costituite su istanza di due o più Federazioni insistenti sullo stesso territorio regionale rappresentative almeno il 60% delle/degli iscritte/i della Regione secondo l’ultimo tesseramento rilevato.
  2. L’istanza deve essere approvata dai Coordinamenti federali ove costituiti o dalle Assemblee delle/degli iscritte/i; i Portavoce provvedono a trasmettere l’istanza alle/ai Portavoce nazionale/i e per conoscenza all’Esecutivo nazionale.
  3. I o la/il Portavoce nazionale/i entro trenta giorni convocano il Coordinamento nazionale, il quale ratifica l’istanza e procede alla nomina di un/una delegato/a, che può essere anche un iscritto al PRC, il quale provvede alla prima convocazione dell’Assemblea regionale la quale avrà come ordine del giorno l’elezione delle cariche previste a livello regionale dallo Statuto. La/Il delegato provvede anche alla verbalizzazione della seduta e alla sua trasmissione al/ai Portavoce nazionale/i e alla Segreteria regionale del PRC.
  4. Le Assemblee regionali costituite non necessitano del rinnovo delle istanze di costituzione ad ogni Conferenza, salvo scioglimento nel caso di insistenza sul territorio regionale di una sola Federazione per più di un anno.

Art. 5 – Soglie degli organismi dirigenti

  1. Le Federazioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a quindici possono eleggere in Conferenza un Coordinamento. Esso deve tendere a rappresentare le/i iscritte/i dei diversi circoli del partito presenti nella federazione.
  2. Nelle regioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a trenta l’Assemblea regionale può costituire, entro tre mesi dalla Conferenza nazionale, un Coordinamento regionale. Esso è composto da rappresentanti di tutte le federazioni costituite nella Regione. Le/i Portavoce federali sono componenti di diritto del Coordinamento.
  3. Le assemblee regionali delle regioni con un numero di iscritte/i pari o superiore a trenta eleggono una/un o due portavoce regionali, se due di genere diverso, invece che i referenti (o la/il referente) regionali.

Art. 6 – Periodicità delle convocazioni degli organismi dirigenti e delle assemblee

  1. L’assemblea federale si riunisce almeno una volta al mese. Nelle federazioni in cui è costituito il coordinamento federale, l’assemblea si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
  2. Il coordinamento federale si riunisce almeno una volta al mese.
  3. L’assemblea regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Nelle regioni in cui è costituito il coordinamento regionale, l’assemblea si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
  4. Il coordinamento regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
  5. Il coordinamento nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 7 – Gruppi di lavoro

  1. Ogni assemblea o coordinamento può costituire al suo interno dei gruppi di lavoro.
  2. I gruppi riferiscono ad ogni seduta dell’organismo corrispondente lo stato dei loro lavori.
  3. A livello nazionale i membri del comitato esecutivo nazionale sono di norma responsabili di un gruppo di lavoro.

Art. 8 – Finanziamento e cassieri

  1. Sono fonti di finanziamento delle/dei Giovani Comuniste/i:
    1. i contributi elargiti dal partito a tutti i livelli, sulla base dei regolamenti economico-finanziari locali e di accordi;
    2. i proventi dell’autofinanziamento.
  2. Qualora le/i giovani comuniste/i si dotino di una cassa e nominino una/un cassiera/e sono tenuti a comunicare nominativo, contatto telefonico e mail della/del cassiera/e alla/al tesoriera/e del livello corrispondente.
  3. La/il cassiera/e è tenuto a tenere un rendiconto in forma semplificata delle entrate e delle uscite nonché a segnalare dove sia allocato il patrimonio delle/dei giovani comuniste/i, in particolare se in forma di denaro contante o presso prepagate o conti del partito. Tale rendiconto è trasmesso alla/al Tesoriera/e e per conoscenza al collegio di garanzia e alle/agli iscritte/i giovani comuniste/i del livello corrispondente, nel caso della/del Cassiera/e nazionale esso è trasmesso al Coordinamento nazionale.
  4. I regolamenti economico-finanziari nazionale, regionali e federali del Partito fissano: i limiti di denaro contante a disposizione delle/dei giovani comuniste/i; la creazione di riserve di bilancio per l’organizzazione giovanile finanziate dai proventi della stessa; le modalità d’uso di tali riserve ed il rilascio di carte prepagate del partito ad uso delle/dei GC.

Art. 9 – Il simbolo e la bandiera

  1. Il simbolo delle/dei Giovani Comuniste/i è così descritto: stella rossa bordata di bianco con al lato sinistro in alto la lettera G e al lato destro in basso la lettera C entrambe di colore bianco. Sotto la stella e le lettere, una scritta bianca “Giovani Comunist” con la lettera “i” e la lettera “e” grandi la metà della lettera “t” e poste a fianco ad essa, il tutto su sfondo rosso.
  2. Il simbolo può anche avere i colori delle scritte e della bordatura della stella di colore nero e di colore rosso su sfondi neutri.
  3. Nei territori con minoranze etniche, il simbolo deve essere plurilingue.
  4. La bandiera è costituita dal simbolo descritto al comma 1 di colore bianco posto al centro di un drappo rosso di proporzioni 2:3.
  5. Su decisione delle assemblee degli iscritti o dei coordinamenti territoriali ove eletti e del coordinamento nazionale è possibile apportare per campagne tematiche specifiche e purché nel rispetto del decoro, lievi modifiche al simbolo e alla bandiera.