Statuto e regolamento

Lo Statuto

Dallo Statuto del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, approvato dall’XI Congresso del Partito.

Capo 3, Articoli 32-39: Giovani Comuniste e Comunisti

Art. 32 – L’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i (siglabile “Le/I G.C.”)
Le/I giovani comuniste/i sono l’organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera delle/dei giovani comuniste/i. All’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, la costruzione di campagne e di intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.), la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell’iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. All’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta la facoltà di promuovere la creazione di circoli funzionali che caratterizzano lo specifico giovanile (studenti medi, università, apprendisti, ecc.). L’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i si dà un proprio regolamento interno, approvato dalla conferenza nazionale, nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto. Il regolamento contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto. Gli organismi di garanzia competenti per le/i giovani comuniste/i sono gli stessi del partito, indicati al capo 4 del Titolo VI dello statuto.

Art. 33 – L’adesione delle/dei giovani comuniste/i
L’adesione all’organizzazione delle/dei dei giovani comuniste/i avviene secondo le norme di cui al Titolo II dello Statuto. Al fine di favorire l’incremento delle adesioni, alla/al portavoce è riconosciuta la possibilità di iscrivere, nel rispetto dell’art. 6 primo comma, firmandone le tessere, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un’agevole possibilità di contattare i circoli competenti territoriali o funzionali. La/Il portavoce provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle tessere da loro firmate, unitamente alle relative quote versate dalla/lo iscritta/o, alla/al segretaria/o del circolo competente. Le/I segretarie/i di circolo sono tenute/i ad informare le/i portavoce federali delle/dei giovani comuniste/i in caso di adesione di iscritte/i con età inferiore ai 30 anni.

Art. 34 – I diritti e i doveri delle/dei giovani comuniste/i
Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc-Se. Alle/Ai dirigenti delle/dei giovani comuniste/i si applicano le norme sulla funzione dirigente e di rappresentanza di cui all’art. 16.

Art. 35 – L’articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i
L’articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito così come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione Nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i. A livello di federazione l’assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima è l’istanza di base delle/dei giovani comuniste/i. Nelle regioni può essere costituita un’assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione. Viene istituita l’assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l’anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico.

Art. 36 – La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i
A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell’organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale può essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.

Art. 37 – Gli organismi dirigenti
L’assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i è costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All’assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i. L’assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma, può eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell’assemblea e risponde ad essa. L’assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l’attività della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all’organizzazione delle attività di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l’attività sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale. L’assemblea regionale può eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell’assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attività dell’organizzazione. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l’obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma.

Art. 38 – Gli organismi esecutivi
Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale. Le/I Giovani Comuniste/i si riconoscono nel principio della co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/Il portavoce fa parte di diritto dell’organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell’organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi. L’assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall’assemblea federale. La/Il portavoce convoca l’assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. La/Il referente regionale è eletta/o dall’assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. È invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l’organizzazione collettiva dei lavori. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all’art. 32 quarto comma, l’assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/Il portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall’assemblea regionale dal coordinamento; convoca l’assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/Il portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L’esecutivo collegialmente decide, ove eletto, in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’art. 75. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilità del radicamento dell’organizzazione per macro aree territoriali. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 46. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/un cassiera/e di maggiore età che gestisca le risorse loro assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell’autofinanziamento realizzato. La/Il cassiera/e è eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/Il cassiera/e nazionale è eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall’incarico, informandone per conoscenza l’assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all’art. 32 quarto comma.

Art. 39 – Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i
Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall’organismo che lo nomina.

Il Regolamento interno

Regolamento interno approvato dal Coordinamento Nazionale del 6-7 aprile 2019.

Regolamento interno per le riunioni del Coordinamento Nazionale e degli altri organismi

1. Il Coordinamento Nazionale GC viene convocato in base alle modalità previste nello statuto del PRC e dal regolamento dei Giovani Comunisti/e. Sono definiti due tipi di sedute: ordinaria e telematica. La modalità di convocazione è stabilita dall’Esecutivo Nazionale, al momento della convocazione stessa, di volta in volta tenendo conto delle necessità organizzative, dell’odg e delle effettive disponibilità dei compagni/e.

2. Viene definita come ordinaria la seduta in cui, sia nella prima che nella seconda convocazione, non vi sia la possibilità per i membri del Coordinamento di registrare la presenza, intervenire e votare a distanza attraverso i mezzi audiovisivi e informatici previsti dal presente Regolamento salvo nei casi in cui il membro del coordinamento sia in Erasmus o all’estero a rappresentare il Partito o la Giovanile. In questo caso viene conteggiata la presenza, può intervenire e votare. La seduta ordinaria va convocata con almeno 10 giorni di preavviso

3. Viene definita come telematica la seduta in cui, non vi sia un luogo fisico sede della riunione, ma essa sia ospitata interamente su una piattaforma informatica idonea a soddisfare i seguenti requisiti:
a- che sia consentito all’Esecutivo di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché a qualunque membro del Coordinamento accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
b- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove richiesti. La seduta telematica va convocata con almeno 7 giorni di preavviso

4. Le piattaforme utilizzabili nelle sedute telematiche secondo criteri improntati alla massima efficacia tecnica ed alla impermeabilità esterna in un’ottica di segretezza e sicurezza interna, sono quelle che verranno identificate dall’Esecutivo Nazionale. La scelta delle piattaforme da utilizzare volta per volta dovrà anche garantire a tutti i compagni una guida specifica con cui si specifichino le modalità di utilizzo delle stesse.

5. Il Coordinamento Nazionale deve essere convocato fisicamente in seduta ordinaria almeno due volte all’anno.

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