Statuto e regolamento interno


DALLO STATUTO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

I Giovani Comunisti/e sono l’organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista. Riportiamo di seguito gli articoli del nostro Statuto che descrivono le finalità del PRC e dei GC:

Statuto del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Preambolo
Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d’Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -’69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell’ambiente; perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell’identità e dell’orientamento sessuali; avversano attivamente l’antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento.
Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d’altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario.
E’ consapevole dell’autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d’altra matrice, e per l’associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile.
E’ in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

V – GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 25
1. Le/i giovani comuniste/i sono l’organizzazione giovanile del partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti.
2. Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L’iscrizione al partito deve essere di norma effettuata presso il circolo di competenza.
3. Al fine di favorire l’incremento delle adesioni, alla/al Portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell’art. 2 dello Statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un’agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici.
4. All’organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell’iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.
5. L’assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi Giovani Comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell’assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito.
6. A livello di federazione, l’assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l’istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i.
7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i.
8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all’elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere.
9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.
10. La/Il portavoce nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i.
11. L’organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.
12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte  entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/ cui vengono affidati i compiti stabiliti dal regolamento nazionale dell’organizzazione.
13. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi.
14. La /Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale ed è invitato alla direzione nazionale del partito, qualora fossero due, ne fanno parte entrambi.

Regolamento interno approvato alla IV conferenza nazionale di Pomezia (RM) 19-21 Febbraio 2010.

Le iscritte e iscritti al Partito della Rifondazione comunista, che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che volontariamente decidono di aderire alle/ai Giovani Comuniste e Comunisti, partecipano alla vita interna dell’organizzazione secondo le norme Statutarie del Prc e quelle stabilite dal presente regolamento.

Art. 1

Le/i GC condividono i valori fondamentali comuni già presenti nel preambolo dello Statuto del Prc e hanno autonomia di proposta e di iniziativa politica nell’ambito delle forme organizzative Statutarie e regolamentari.

Art. 2

Le modalità di iscrizione alle/ai GC sono stabilite e regolate dalle medesime norme che regolano l’iscrizione al Prc.

Le/i GC sono strutturati sui livelli di organizzazione del partito e, nell’ambito della propria autonomia, contribuiscono all’elaborazione e alla decisione degli indirizzi programmatici e strategici del partito.

La democrazia interna e l’organizzazione nazionale

Art. 3

I – Le/i GC si organizzano preliminarmente sulla base dei coordinamenti federali e riconoscono agli organi nazionali funzioni di coordinamento, rappresentanza e iniziativa politica.

Le strutture nazionali sono:

la conferenza nazionale

il coordinamento nazionale

l’esecutivo nazionale

un coordinatore nazionale oppure due portavoce nazionali (rappresentando necessariamente la diversità di genere).

In caso di due portavoce entrambi esercitano la presenza di diritto nel Cpn del Prc, mantenendo le proporzioni stabilite in base ai documenti votati all’ultimo congresso, e si propone siano invitati permanenti alle riunioni della Segreteria nazionale.

Possono far parte di tali organismi solo gli iscritti alle/ai GC in regola con le norme statutarie del Prc.

L’organizzazione tutta si impegna affinché non vi siano squilibri e discriminazioni tra i sessi nella composizione degli organismi dirigenti.

II – La conferenza nazionale è il massimo organismo di rappresentanza e decisione politica delle/dei GC e determina le quote di consenso dei diversi documenti politici presentati.
Essa si svolge secondo le norme stabilite da un apposito regolamento votato dal Coordinamento nazionale.

La Conferenza nazionale definisce la linea politica e programmatica dell’organizzazione. Inoltre determina le norme organizzative contenute nel presente regolamento che quindi possono essere modificate solo dal Conferenza nazionale.

La Conferenza elegge il Coordinamento nazionale GC: esso è composto per quote di rappresentanza politica espressa nella conferenza nazionale (e rappresentando i sessi in misura tendenzialmente paritaria).

III – Il coordinamento nazionale è l’organismo di discussione e di promozione dell’attività politica e garantisce, insieme ai portavoce nazionali, il mandato politico della Conferenza. Esso è inoltre, secondo le regole qui normate, l’organismo di coordinamento, controllo e verifica dell’operato degli organismi esecutivi e di livello federale e regionale.

Esso è convocato dai portavoce nazionali o dall’esecutivo nazionale. Può essere altresì convocato su richiesta di 1/3 dei propri componenti. Ciascuna convocazione deve avere un ordine del giorno e deve essere comunicata ai membri almeno 5 giorni prima dello svolgimento del coordinamento.

Il coordinamento nazionale, in occasione di discussioni tematiche e/o specifiche, ferme restando le sue esclusive prerogative, può invitare esperienze associative e/o tematiche che collaborano con l’organizzazione in ambiti di movimento, anche territoriale, sulla base di una proposta elaborata dal coordinamento stesso.

IV – L’esecutivo nazionale coordina l’iniziativa politica dell’organizzazione ed è eletto tra i componenti del Coordinamento nazionale (tendenzialmente in misura paritaria tra i sessi) su proposta unitaria dei portavoce nazionali. A ciascun componente è affidata una responsabilità tematica. Singole responsabilità possono essere attribuite a membri del coordinamento nazionale.

V – I portavoce nazionali – insieme – rappresentano politicamente l’organizzazione. Essi rappresentano necessariamente la diversità di genere.
L’organizzazione Federale

Art. 4

I – Le/i GC a livello federale svolgono, normalmente in coincidenza della Conferenza nazionale, la Conferenza federale. La conferenza elegge un coordinamento federale sulla base delle proporzioni ottenute da ciascun documento politico presentato alla conferenza che abbia ottenuto consenso a livello federale (solo su documenti nazionali se la conferenza federale si svolge in coincidenza della Conferenza nazionale).

II – Il coordinamento promuove il lavoro politico dell’organizzazione sul territorio, ne coordina l’attività, riconosce autonoma soggettività politica agli studenti medi ed universitari, ai giovani lavoratori, ai giovani precari, disoccupati e migranti. Il coordinatore o i portavoce, il coordinamento insieme agli organismi preposti del partito, concorre a garantire l’iscrizione dei giovani al partito attraverso la tessera dei Giovani Comunisti/e (nel rispetto dell’art. 2 dello Statuto). Il coordinamento può sperimentare ulteriori forme e livelli organizzativi nell’ambito territoriale di competenza, e promuovere in accordo con altri coordinamenti federali e, secondo le norme stabilite dall’art. 25 dello Statuto, sperimentazioni sul piano dell’assetto organizzativo che coinvolgono federazioni diverse.

III – Il coordinamento federale elegge al suo interno una coordinatrice o un coordinatore, o un doppio portavoce (in questo caso essi rappresentano necessariamente la diversità di genere, esercitando entrambi la presenza “di diritto” nel Cpf, mantenendo le proporzioni stabilite in base ai documenti votati all’ultimo congresso, e avanzando la proposta che partecipino come invitati alle riunioni della Segreteria provinciale). Su proposta della/del coordinatrice/coordinatore o del doppio portavoce (insieme) può eleggere al suo interno un esecutivo con ruoli meramente funzionali (tendenzialmente in misura paritaria tra i sessi).

Esso è convocato da una coordinatrice o un coordinatore o dai portavoce, e può essere altresì convocato su richiesta di 1/3 dei propri componenti.

IV – Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito e dell’organizzazione giovanile, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali e convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro tre mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua un compagno o una compagna cui viene affidato il compito di seguire l’iter di convocazione della conferenza straordinaria.

1/3 delle/degli iscritte/i GC della federazione o Il Coordinamento nazionale, nel caso particolare di comprovata inattività , a maggioranza del 70% dei presenti, possono deliberare la conferenza federale straordinaria. La conferenza straordinaria adotta automaticamente il regolamento utilizzato per l’ultima Conferenza nazionale.

V – L’attivo federale può essere convocato, oltre che dai portavoce o dal coordinatore/trice, anche su richiesta del 20% degli iscritti.

L’organizzazione Regionale

Art. 5

I – Le/i delegate/i alla Conferenza regionale, eccetto quelli indicati a seguito di riequilibrio nazionale, e operato invece un riequilibrio a livello regionale con l’effettiva base di consenso dei diversi documenti politici, eleggono un coordinamento regionale sulla base delle proporzioni ottenute da ciascun documento politico presentato alla conferenza.

II – Il coordinamento regionale elegge al suo interno una coordinatrice o un coordinatore, o un doppio portavoce (in questo caso essi rappresentano necessariamente la diversità di genere, ed esercitano entrambi la presenza “di diritto” nel Cpr, mantenendo le proporzioni stabilite in base ai documenti votati all’ultimo congresso). Si propone che sia/siano inviato/i alle riunioni della Segreteria regionale.

Su proposta della/del coordinatrice/coordinatore o del doppio portavoce (insieme) può eleggere all’interno del coordinamento regionale, un esecutivo regionale con ruoli meramente funzionali (tendenzialmente in misura paritaria tra i sessi).

III – 1/3 delle/degli iscritte/i GC della regione o il Coordinamento nazionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, può deliberare la riconvocazione delle/dei delegati per l’elezione di un nuovo coordinamento regionale. In caso di irreperibilità, fuoriuscita dall’organizzazione, delle/dei delegati, i delegati sono rinominati dai coordinamenti federali, nella misura dei rapporti iscritti /delegati risultanti all’ultima conferenza nazionale e sempre sulla base delle proporzioni risultanti dall’ultima conferenza nazionale in ambito regionale.

Norma Transitoria

Il presente regolamento a norma dello Statuto Prc sarà sottoposto al CNG per la valutazione di conformità con le regole statutarie. Eventuali modifiche saranno apportate dal coordinamento nazionale secondo le indicazioni del CNG.

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