Verso la Conferenza nazionale dei GC :: il regolamento

544791_3744428164875_2017794992_nREGOLAMENTO V CONFERENZA GC

Art. 1 – La V Conferenza Nazionale delle/i Gc
La V Conferenza Nazionale delle/i Giovani Comuniste/i è convocata a Roma dal 24 al 25 ottobre 2015 con all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione dei documenti politici, del Regolamento interno (come previsto dall’art. 25, comma 11 dello Statuto Prc) nonché l’elezione del Coordinamento Nazionale Gc (d’ora in poi CN).

Art. 2 – Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale
La Conferenza discuterà unicamente i documenti presentati nelle modalità previste nel seguente paragrafo.
I documenti sottoposti alla discussione e votazione della Conferenza nazionale devono essere sottoscritti da almeno 180 iscritte/i Gc 2014, con le modalità espresse nei seguenti punti:
1. Le firme sono raccolte in almeno 5 regioni. Nella stessa regione non possono essere raccolte oltre un quarto delle firme necessarie.
1. Le bozze di documenti devono essere presentate entro il 23 settembre alla Commissione Nazionale per la Conferenza. Le firme raccolte in calce a queste bozze vanno raccolte entro e non oltre il 26 settembre e verranno verificate entro 28 settembre dal Collegio nazionale di garanzia del Prc.
2. I testi definitivi dei documenti (di non oltre 15 cartelle) vanno consegnati dai primi firmatari dei rispettivi documenti alla Commissione Nazionale per la Conferenza entro e non oltre il 28 settembre.

Art. 3 – L’esito delle votazioni
Per stabilire l’esito delle votazioni relativo ai documenti si farà riferimento alle votazioni avvenute nelle Conferenze di Federazione e verbalizzate sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione nazionale per la conferenza.
La somma dei voti riportati dai rispettivi documenti costituisce per ciascuno il risultato e il consenso effettivamente ottenuto.
I voti di astensione vengono registrati, ma non danno luogo a rappresentanza.

Art. 4 – Pari dignità dei documenti nazionali
A tutti i documenti nazionali e ai relativi emendamenti viene riconosciuta pari dignità: diritto ad essere stampati in un’unica pubblicazione; diritto ad essere diffusi, tramite le federazioni e i circoli, alle/agli iscritte/i; diritto ad essere illustrati nelle Conferenze.
Il sito dei Gc – www.giovanicomunisti.it – pubblicherà nel loro insieme tutti i materiali della Conferenza.

Art. 5 – Emendabilità dei documenti nazionali
Contributi emendativi (integrativi o sostitutivi) ai singoli documenti nazionali devono essere presentati alla Commissione Nazionale per la Conferenza entro il 26 settembre 2015  e sottoscritti da almeno 90 firme di iscritti Gc al 2014.
Gli emendamenti non danno luogo ad alcuna ripartizione proporzionale della rappresentanza (delegati e organismi dirigenti).

Art. 6 – Composizione della Commissione per la Conferenza (Nazionale – Federazione)
La Commissione Nazionale è eletta dal Coordinamento Nazionale uscente. Essa è composta da 11 componenti
La Commissione Federale è eletta dal Coordinamento Federale uscente.
Nelle federazioni in cui il coordinamento è inesistente la commissione è composta pariteticamente da compagne/i indicate/i dalla Commissione nazionale.
Nelle Commissioni devono comunque trovare rappresentanza i documenti sottoposti all’approvazione della Conferenza Nazionale.

Art. 7 – Compiti della Commissione per la Conferenza
I compiti della Commissione sono:
sovrintendere e coordinare le diverse fasi dello svolgimento della Conferenza;
assicurare il rispetto delle norme previste dallo Statuto del Prc e dal presente Regolamento;
dirimere controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami, entro sette giorni, che dovessero sorgere durante la fase di Conferenza;
decidere in maniera inappellabile circa la convocazione delle Conferenze di federazione e eventuali accorpamenti;
esprimere parere vincolante sul calendario delle conferenze di federazione;
controllare la regolarità del tesseramento Gc (fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 dello Statuto) e in particolare la puntualità nella chiusura del tesseramento entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
determinare il rapporto iscritti/delegati.
La Commissione di Federazione può designare, con il parere vincolante della Commissione nazionale, le/i compagne/i, non iscritte al circolo, che partecipano e/o illustrano i documenti nazionali alle conferenze di Circolo.
La Commissione Nazionale designa le/i compagne/i che illustrano i documenti alle Conferenze Federali.

Art. 8 –Accorpamenti e Conferenze di zona
La Commissione Nazionale può decidere accorpamenti delle Conferenze di Federazione anche tra Federazioni di regioni diverse.
I risultati delle votazioni e delle elezioni dei delegati e degli organismi dirigenti nelle conferenze accorpate devono essere comunque considerati separatamente.
Le Federazioni con più di 70 iscritti posso convocare Conferenze di zona concordandolo con la Commissione Nazionale.

Art. 9 – Calendario conferenze
Il calendario per le conferenze è fissato dalla Commissione federale per la Conferenza, previa comunicazione alla Commissione Nazionale.
Su queste decisioni è in ogni caso vincolante il parere della Commissione Nazionale per la Conferenza.
Le conferenze federali vanno in ogni caso svolte tra il 29 settembre 2015 e il 19 ottobre 2015.

Art. 10 – Partecipazione alle Conferenze
Possono partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, alle conferenze di federazione e nazionale: le/gli iscritti con tessera 2014 Gc regolarmente registrata e pagata e rinnovata al 2015 entro il giorno della conferenza di federazione o di zona.
I compagni regolarmente tesserati al 2013 che non avessero potuto rinnovare regolarmente la tessera nel 2014, se regolarmente iscritti al 2015 entro il 24 settembre, possono essere autorizzati dalla Commissione Nazionale a partecipare con pieni diritti alla conferenza federale e nazionale, facendone richiesta con motivazione scritta entro il 24 settembre 2015.
LeI nuove/i iscritte/i 2015 ai Gc con tessera registrata e pagata entro 7 giorni dalla conferenza di federazione o di zona hanno diritto di parola e di voto e possono essere eletti negli organismi federali Gc.
Possono partecipare alle conferenze tutte/i le/gli iscritti nati dal 1° gennaio 1985 in poi.
Le/I compagne/i del Coordinamento Nazionale e i Coordinatori provinciali e regionali uscenti che abbiano superato tale età possono partecipare alla conferenze ed essere delegate/i alla Conferenza Nazionale, ma non possono essere elette/i negli organismi dirigenti.

Art. 11 – Modalità per la votazione degli organismi dirigenti
Il voto per l’elezione del coordinamento federale e nazionale è segreto.
La Commissione elettorale avanza una proposta numerica per il coordinamento federale Gc che sottopone al voto palese dell’Assemblea. Quindi sottopone ad essa una proposta di modalità per la votazione del coordinamento: lista bloccata o aperta.
In caso di lista bloccata, la Commissione Elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente al consenso ottenuto da ogni singolo Documento Nazionale, e viene votata senza preferenza.
La proposta di lista aperta deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei presenti alla conferenza federale.
In caso di lista aperta la Commissione Elettorale avanza proposte nominative per ogni Documento Nazionale con una maggiorazione sino al 40% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità). Le preferenze attribuibili devono essere pari al 60% delle/degli eligende/i. In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.
È fatta salva la possibilità di presentare liste alternative nell’ambito dei sostenitori del medesimo documento (dietro richiesta di almeno il 20% dei votanti il documento).

Art. 12 – Modalità per l’elezione delle/dei delegate/i
Per la determinazione delle/dei delegate/i si utilizzerà il meccanismo del proporzionale puro. Nel caso di parità di voti o resto uguale per tutti i Documenti Nazionali si dà luogo all’elezione di una/un delegata/o per ciascun documento.
La designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli Documenti Nazionali ed effettuata con la stessa metodologia applicata per l’elezione degli organismi dirigenti, con l’applicazione della norma per il recupero dei resti.
Le/i delegati si eleggono al termine delle votazioni sui documenti politici.
Possono essere delegate/i al congresso di livello superiore sia i presentatori sia le/i compagne/i indicate/i a concludere la Conferenza.
La platea delle/i delegati sarà stabilita secondo il rapporto di 1:25, dove uno sta per federazione e 25 per il numero di iscritti. Per le federazioni al di sotto dei 25 iscritti è prevista in ogni caso l’elezione di un delegato/a.

Art. 13 – Recupero proporzionale sulle/sui delegate/i
Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli Documenti Nazionali nelle Conferenze di Federazione, e l’invio delle/dei delegate/i alle istanze superiori si istituisce un meccanismo di recupero dei resti.
Per il recupero dei resti, vengono indicate/i delle/dei delegate/i supplenti per ogni singolo documento. Alle Conferenze di Federazione e in quella Nazionale verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti) quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della Conferenza corrispondente in modo esattamente proporzionale ai consensi espressi nelle conferenze di Federazione (in vista della Conferenza Nazionale) globalmente sui documenti nazionali. Nel caso in cui non siano indicati delegati supplenti o questi siano indisponibili, i rappresentanti del documento nella commissione nazionale possono indicare altre/i compagne/i.

Art. 14 – Conferenze di Federazione e di zona
Sono invitate/i, le/i segretarie/i della federazione, le/i consigliere/i comunali, provinciali, regionali, nonché i componenti del Coordinamento federale uscente.
Il coordinamento Gc uscente provvede ad invitare ai lavori della Conferenza di Federazione i soggetti di movimento, i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni giovanili e di tutte le associazioni, organizzazioni democratiche presenti sul territorio della federazione.
Alla Conferenza partecipa una/un compagna/o designata/o dalla Commissione Nazionale per la Conferenza. Tale compagna/o fa parte della Presidenza del Conferenza. La Presidenza della Conferenza è eletta su proposta del Coordinamento Federale uscente. Con l’elezione della presidenza della Conferenza il Coordinamento Federale Gc e la Commissione Federale per la Conferenza decadono avendo esaurito i propri compiti.
La Conferenza di Federazione è introdotta da una relazione del Coordinatore uscente (o di uno dei portavoce) o, in sua mancanza, da un compagno precedentemente indicato dalla Commissione Federale per la Conferenza di concerto con la Commissione Nazionale, che illustra i temi della Conferenza ed espone un bilancio dell’attività svolta.
Al termine la Presidenza propone la nomina delle Commissioni Politica ed Elettorale.
Dopo l’introduzione del coordinatore uscente si apre il dibattito.
I presentatori dei Documenti intervengono nell’ordine nazionale di presentazione. Qualora non fossero iscritte/i alla Federazione lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione Nazionale per la Conferenza.
Al termine del dibattito si possono effettuare repliche di 5 minuti. L’ordine delle repliche è inverso a quello delle presentazioni.
È possibile presentare gli emendamenti ai documenti nazionali con interventi di non oltre 5 minuti da parte di presentatori (o interni o esterni).
L’intervento conclusivo sarà tenuto dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione Nazionale per la Conferenza.

Art. 15 – Voto dei documenti nazionali
La votazione dei documenti nazionali e di eventuali emendamenti avviene con doppio appello nominale consecutivo al termine del dibattito e comunque in coincidenza con l’orario fissato nella lettera di convocazione. L’orario di votazione non può subire variazioni, neanche quindi nel caso il dibattito si sia già concluso o non sia ancora terminato. Ciò significa che qualora si decidesse di proseguire nel dibattito, chiunque volesse esprimere il proprio voto esattamente all’orario indicato nel regolamento è pienamente titolato a farlo.
Il voto si può esprimere esclusivamente a partire dall’orario indicato: eventuali eccezioni sono accettate soltanto con il voto a maggioranza dei presentatori dei documenti e della Presidenza. In questo caso l’espressione del voto non può essere palese.
I delegati alla Conferenza nazionale sono eletti in ragione di una/un delegato ogni 25 iscritte/i (o frazione superiore alla metà), secondo i dati inviati dalla Commissione Nazionale per la Conferenza. È comunque garantito una/un delegata/o per le federazioni sotto i 25 iscritte/i.

Art. 16 – Ordini del giorno e documenti o emendamenti locali
Al termine della votazione dei documenti nazionali avviene la presentazione (10 minuti ciascuno) di eventuali documenti ed emendamenti locali. È previsto il dibattito ma non sono previste le repliche.
L’orario di votazione dei documenti locali deve essere fissato nella lettera di convocazione.
Possono votare tutti coloro i quali hanno precedentemente partecipato alla votazione dei documenti nazionali.
Alla Presidenza possono essere presentati ulteriori ordini del giorno che non possono riferirsi ai documenti nazionali. La Presidenza ne dà notizia e li trasmette alla Commissione Politica. Eventuali odg e/o documenti locali sono posti in votazione solo al termine del dibattito anche se questo è stato interrotto dalle procedure di voto dei documenti nazionali.
A chiusura della Conferenza viene eletto il coordinamento federale Gc che si riunisce per l’elezione del coordinatore federale GC come indicato dall’art. 25 dello Statuto Prc.

Art. 17 – Conferenza Nazionale
Alla Conferenza Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dalle Conferenze di Federazione.
All’apertura si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione per la conferenza, tenendo in considerazione il risultato congressuale.
La Conferenza è introdotta da un/una compagno/a indicata/o dalla Commissione per la Conferenza, che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza ed il bilancio dell’attività svolta.
Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni – Politica, Elettorale, Regolamento – e determina i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti, dell’elezione degli organismi dirigenti.
In seguito alle conclusioni del dibattito si procede su proposta della commissione elettorale alla votazione del numero dei componenti il Coordinamento Nazionale, quindi alla sua elezione, secondo le norme indicate per l’elezione degli organismi dirigenti.

Art. 18 – Validità del Regolamento
Il presente Regolamento per la Conferenza ha validità per tutte le operazioni ed in tutte le istanze della Conferenza.

Art. 19 – Validità delle Conferenze
La validità delle Conferenze è quella certificata dalla Commissione Elettorale e sancita con il voto dei delegati della Conferenza.
Il Verbale della Conferenza con allegato l’elenco delle/degli iscritte/i, il Documento della Commissione Elettorale, i contributi emendativi ai Documenti Nazionali, deve essere inviato, al termine della Conferenza, ai livelli congressuali superiori.

Art. 20 – Elezione degli organismi dirigenti nazionali
Al termine della Conferenza si riunisce il CN per l’elezione della Coordinatrice o del Coordinatore Nazionale Gc (o dei due portavoce) e, se possibile, dell’esecutivo nazionale Gc su proposta del coordinatore nazionale (o dei due portavoce).
Nell’elezione dei nuovi organismi dirigenti nazionali è importante tenere in considerazione il dibattito della Conferenza ad ogni livello e il risultato delle votazioni dei documenti e degli emendamenti nazionali e locali, nonché un’equa rappresentanza di genere e territoriale.
Data la straordinarietà della fase in cui si svolge questa Conferenza Nazionale 2015 le/i componenti della Commissione Nazionale per la Conferenza sono delegate/i di diritto alla Conferenza Nazionale.

21 settembre 2015

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