Tutti licenziabili: ti prendo e ti mollo con un voucher

Jobs Act. Il testo approvato dal consiglio dei ministri. Si potrà perdere il posto a fronte di un indennizzo monetario crescente. Per il dopo, resta sempre un ampio ventaglio di «contrattini»

03pol1-poletti-1Secondo il mini­stro del Lavoro, Giu­liano Poletti, il Jobs Act «cam­bia la men­ta­lità» e induce a «fare del con­tratto a tempo inde­ter­mi­nato la nor­ma­lità». Se lo dice lui. Intanto, quel che è certo, è che si è messo defi­ni­ti­va­mente in sof­fitta l’articolo 18, sosti­tuito da una mone­tiz­za­zione cre­scente. E una volta licen­ziati? Si potrà essere assunti con il vou­cher (il cui tetto di appli­ca­bi­lità sale da 5 mila a 7 mila euro annui) o con il “con­tratto Poletti” — 36 mesi in cui potrai essere preso e mol­lato diverse volte, senza cau­sale — e poi magari una som­mi­ni­stra­zione, e poi un tutela crescente.

Insomma, per anni e anni si può restare pre­cari, a ter­mine: senza con­tare che i coco­prò, eli­mi­nati dalla porta, rien­tre­ranno dalla fine­stra, per­ché si per­mette ai con­tratti col­let­tivi di nor­marne alcune tipo­lo­gie. Secondo le esi­genze del settore.

Il con­tratto a tutele cre­scenti: è a tempo inde­ter­mi­nato, ma il vec­chio arti­colo 18 si man­tiene solo nei casi di licen­zia­menti discri­mi­na­tori e nulli, inti­mati in forma orale. Per i licen­zia­menti disci­pli­nari la rein­te­gra resta solo per quella in cui sia accer­tata «l’insussistenza del fatto mate­riale con­te­stato». Negli altri casi di licen­zia­menti ingiu­sti­fi­cati, viene intro­dotto un risar­ci­mento legato all’anzianità di ser­vi­zio e, quindi, sot­tratto alla discre­zio­na­lità del giu­dice: 2 men­si­lità per ogni anno di ser­vi­zio, con un minimo di 4 e un mas­simo di 24 mesi. Da 2 a 6 men­si­lità per le pic­cole imprese.

Coco­prò: Ven­gono stop­pati, e dal 2016 si dovranno tra­sfor­mare anche quelli oggi in essere. Ma potranno soprav­vi­vere se pre­vi­sti dai con­tratti nazionali.

Job sha­ring e Asso­cia­zione in par­te­ci­pa­zione: ven­gono cancellati.

Con­tratto a tempo deter­mi­nato; Con­tratto di som­mi­ni­stra­zione; Con­tratto a chia­mata: ven­gono confermati.

Lavoro acces­so­rio o vou­cher: il tetto annuale è ele­vato da 5 mila a 7 mila euro.

Appren­di­stato e Part time: con­fer­mati. Il secondo si estende alle malat­tie gravi o in alter­na­tiva ai con­gedi parentali.

Deman­sio­na­mento: In pre­senza di pro­cessi di ristrut­tu­ra­zione o rior­ga­niz­za­zione l’impresa potrà modi­fi­care le man­sioni di un lavo­ra­tore fino a un livello, senza modi­fi­care il trat­ta­mento economico.

Il nuovo sus­si­dio, il Naspi: vale per tutti i lavo­ra­tori dipen­denti che abbiano cumu­lato almeno 13 set­ti­mane di con­tri­buti negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 gior­nate di lavoro negli ultimi 12 mesi.

RED. ECO.

da il manifesto

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